<![CDATA[Armeria Vesuvio]]> http://armeriavesuvio.netsons.org/index.php <![CDATA[Armi ad aria o gas compressi - Norme per la vendita, acquisto, detenzione, porto, trasporto]]> http://armeriavesuvio.netsons.org/intervento.php?id=42 http://armeriavesuvio.netsons.org/intervento.php?id=42           Avolte mi viene chiesto se e' possibile acquistare liberamente un fucile oppure una pistola a gas o ad aria compressa.

Con questo regolamento si stabilisce la liberalizzazione delle armi ad aria o gas compresso con potenze inferiori a 7,5 joule e ad avancarica, elencandole nelle armi di modeste capacita' offensive e quindi si possono vendere, acquistare, detenere, utilizzare, portare e trasportare liberamente, senza essere titolari di alcun porto d'armi. Coniglio
LIBERALIZZAZIONE FUCILI, PISTOLE, CARABINE AD ARIA COMPRESSA


D.M. 9 agosto 2001, n. 362
          Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano energia cinetica non superiore a 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo. (Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2001, n. 231).

TITOLO I
Armi ad aria o a gas compressi con modesta capacita' offensiva.


Art. 1. - Definizione:

1. Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, non superiore a 7,5 joule, sono armi con modesta capacita' offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
N O T E
Il testo delle note qui trascritto al solo scopo di agevolare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.
2. Le armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali.


Art. 2. - Verifica di conformita':

1. La produzione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono subordinate alla preventiva verifica di conformita' da parte della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi. Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
Art. 21
(Autenticazione delle sottoscrizioni):

    1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

    2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.
2. La verifica di conformita' e' effettuata sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda ovvero sulla base dei prototipi ove ritenuto necessario.
3. La domanda succitata, conforme all'imposta di bollo, deve essere indirizzata al Ministero dell'Interno, ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale, e deve contenere le indicazioni relative alle generalita', se persona fisica e la ditta, la ragione o la denominazione sociale se impresa, del produttore e dell'importatore, il relativo domicilio o sede nonche' le caratteristiche dell'arma, quali: tipo, denominazione, Stato o Stati in cui essa e' prodotta o da cui e' importata, calibro, numero delle canne e relativa lunghezza, lunghezza minima, sistema di funzionamento e ogni altra particolarita' strutturale dell'arma. Il richiedente dovra' precisare se intende produrre o importare l'arma, indicandone in quest'ultimo caso la fabbrica e lo Stato di provenienza.
4. Alla domanda devono essere allegate:
a)   una relazione tecnica, corredata di disegni costruttivi e fotografie relativi all'arma ed alle parti di essa, con sottoscrizione autenticata del richiedente a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b)   una certificazione dell'energia cinetica erogata, misurata all'origine, rilasciata dal Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni.
5. L'esibizione del prototipo o esemplare, ove ritenuto necessario, e' effettuata a richiesta della Commissione. Nella domanda devono essere indicate le generalita' della persona incaricata dell'esibizione e del ritiro del prototipo o esemplare eventualmente richiesto.
6. Le risultanze della verifica di conformita' sono comunicate al soggetto richiedente di cui al comma 3 entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda.
7. Alla procedura di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 4, lettera a), soggiace altresi' chiunque detenga le armi di cui all'articolo 1 iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo ed intende avvalersi della normativa contenuta nel presente regolamento.


Art. 3. - Immatricolazione:

1. Sulle armi di cui all'articolo 1 devono essere impressi i segni identificativi previsti dall'articolo 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, fatta eccezione per il numero di iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. Art. 11, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110:
"1. Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere impressi, in modo indelebile e a cura del produttore, la sigla od il marchio, idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel Catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola. Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso sulle canne intercambiabili di armi".


Art. 4. - Punzone di identificazione:


1. Sulle armi di cui all'articolo 1 e' apposto dal produttore o dall'importatore, dopo la verifica di conformita', uno specifico punzone, preventivamente depositato presso il Banco nazionale di prova, che ne certifica l'energia cinetica entro il limite consentito; sulle armi con separato punzone e' apposto il numero della verifica di conformita' attribuito dal Dipartimento della pubblica sicurezza.  
2. I soggetti indicati all'articolo 2, comma 7, ivi compresi coloro che importano le armi per ragioni diverse dal commercio, devono chiedere l'apposizione dello specifico punzone da parte del Banco nazionale di prova.


Art. 5. - Fabbricazione ed importazione:

1. La fabbricazione e l'importazione delle armi di cui all'articolo 1 sono soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. L'importazione e' altresi' soggetta al disposto di cui all'articolo 12, comma primo, della legge n. 110/1975. Art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 31 (Art. 30 testo unico 1926) - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche".
Art. 12, comma primo, della legge 18 aprile 1975, n. 110:
"1. Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica".
Art. 46 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
"Art. 46. - Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento. Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza".
2. Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare od importare devono contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 46 del regio decreto n. 635/1940.


Art. 6. - Esportazione:

1. Chiunque intende esportare le armi di cui all'articolo 1 deve darne preventivo avviso scritto al questore della provincia da cui le armi sono spedite.  
2. L'avviso deve contenere l'indicazione del marchio o sigla, modello, calibro, matricola e numero delle armi oggetto dell'esportazione.
3. Per la sola matricola e' possibile effettuare l'avviso all'atto della spedizione.
4. Del ricevimento dell'avviso di cui ai commi 2 e 3 viene rilasciata ricevuta.
5. Se entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al comma 2 non intervengono provvedimenti dell'Autorita' di pubblica sicurezza l'esportazione si intende autorizzata.


Art. 7. - Cessione:

1. La cessione per ragioni di commercio delle armi di cui all'articolo 1 e' consentita a coloro che sono titolari dell'autorizzazione di polizia per il commercio di armi, prevista dall'articolo 31 del regio decreto n. 773/1931. Art. 35 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 35 (Art. 34 testo unico 1926). - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. I commercianti di armi devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il Questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 250.000. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a L. 250.000".
Art. 54 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:
"Art. 54. - Nel registro di cui all'art. 35 della legge, si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale. E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi".
Art. 17 della legge 18 aprile 1975, n. 110:
"Art. 17 (Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza). - Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei Carabinieri del comune in cui risiede il destinatario. I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino a L. 300.000".
2. I commercianti di armi provvedono all'annotazione nel registro delle operazioni giornaliere di cui all'articolo 35 del regio decreto n. 773/1931, con le modalita' previste dall'articolo 54 del regio decreto n. 635/1940, dei seguenti elementi: data dell'operazione, persona o ditta con la quale l'operazione e' compiuta, specie, contrassegni e quantita' delle armi acquistate o vendute e modalita' con le quali l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.
3. Le armi di cui all'articolo 1 possono essere acquistate da soggetti maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento.
4. Sono consentiti la cessione ed il comodato delle armi di cui all'articolo 1, purche' avvengano con scrittura privata tra soggetti maggiorenni. Non e' necessaria la scrittura privata nel comodato a termine di durata non superiore a quarantotto ore.
5. La vendita per corrispondenza e' regolata dal disposto dell'articolo 17 della legge n. 110/1975.
6. La vendita nelle aste pubbliche e' consentita nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 3 e 4.
7. E' fatto divieto dell'affidamento a minori delle armi di cui all'articolo 1.


Art. 8. - Detenzione:

1. La detenzione delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975. Art. 10, comma sesto, della legge 18 aprile 1975, n. 110:
"6. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del Catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica".


Art. 9. - Porto:

1. Il porto delle armi di cui all'articolo 1 non e' sottoposto ad autorizzazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza.  
2. Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche.
3. L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 e' consentito esclusivamente a maggiori di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico.


Art. 10. - Trasporto:

1. Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza.  
2. Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia.


Art. 11. - Parti di arma:

1. Le parti delle armi di cui all'articolo 1 non si considerano parti di arma comune da sparo.  
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